Assegno Unico Universale – Aggiornato con modifiche Legge di Bilancio 2023
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A detta normativa ha apportato modifiche la L. 197/2022 (Legge Bilancio).
art. 2: Destinatari del beneficio
I soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale a pescindere dalla condizione lavorativa su figli minorenni e sino al 18esimo anno purchè risultanti a carico in quanto inclusi nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE di cui il richiedente fa parte. Il beneficio viene erogato anche ai nonni per quei soggetti (nipoti) destinatari di un formale provvedimento di affido o collocamento o accasamento eterofamiliare. Il beneficio è riconosciuto anche oltre il 18° anno e fino al 21° qualora il figlio sia iscritto a ciclo scolastico di durata quinquennale per il conseguimento di diplma di scuola secondaria superiore, percorso di Formazione Professionale Regionale, a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale ed ancora in caso di titolari di un contratto di apprendistato. In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età e ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.
art. 3: Requisiti per ottenere il beneficio
Ai fini del riconoscimento del beneficio il soggetto richiedente deve possedere congiuntamente e mantenere per l’intero periodo di erogazione i requisiti di cittadinanza o soggiorno (temporaneo o permanente) e di residenza o domicilio. Deve altresì essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito nello stato Italiano.
art. 4: Determinazione dell’importo
L’importo è determinato, in primo luogo, dallo scaglione emergente dalla dichiarazione ISEE presentata dal richiedente. In mancanza di tale indicazione l’importo sarà sempre determinato nella misura minima, prevista per lo scaglione di reddito massimo (pari ad € 40.00,00), di € 50,00. Per lo scaglione sino ad € 15.000,00 l’importo massimo previsto per figli minorenni (sino al 18° anno) è pari ad € 175,00 mensili. Per i figli maggiorenni (ad esclusione di quelli disabili) l’importo è pari al 50% di quello ordinario. Inoltre è aumentato del 50% l’assegno, degli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
I suindicati importi, poi, sono previsti in misura integrale fino al 2° figlio: per i figli oltre il secondo viene erogata una somma integrativa pari ad 85 euro per ogni figlio in caso di scaglione ISEE minimo, che si riduce gradualmente con scaglioni superiori.
Nel caso di figli portatori di disabilità, in base al grado di disabilità ed alla età (minorenni o maggiorenni), sono previste maggiorazioni sull’assegno base, condizionate secondo lo scaglione ISEE.
Sono poi previste maggiorazioni anche per figli di madri di età inferiore a 21 anni (importo massimo € 20,00 a figlio senza specificazione tra minorenni e maggiorenni) e per figli di genitori titolari entrambi di reddito da lavoro (si presume tanto dipendente che autonomo, atteso che la norma non specifica) per un ammontare massimo di € 30,00 (la norma cita solo figli minorenni). Nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli la norma prevede una maggiorazione mensile forfettaria pari ad € 150,00 per l’intero nucleo. Tutti gli importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT annuale.
Sempre per nuclei numerosi, con tre o più figli a carico, è previsot l’aumento del 50% dell’assegno per i figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.
art. 6: Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio per il riconoscimento del beneficio nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno in corso ed il mese di febbraio dell’anno successivo. Il termine ultimo per poter godere di tutte le mensilità del periodo è il mese di giugno (le mensilità arretrate saranno corrisposte unitamente a quelle con scadenza successiva): oltre tale termine le mensilità non riscosse saranno perse. La presentazione può avvenire in modalità telematica (per i soggetti titolari di SPID) sul portale dell’INPS, ovvero tramite Contact Center (umero verde 803.164 gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), ovvero ancora tramite gli Istituti di Patronato. Con circolare 132/2022 l’INPS ha precisato che chi ha già presentato la domanda ed ha ricevuto l’assegno nel 2022 NON dovrà presentarne una nuova, ma riceverà l’assegno in continuità. Il beneficiario dovrà tuttavia comunicare eventuali modifiche della situazione (es. nuovi figli, frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne, separazione/divorzio, altro) ed obbligatoriamente presentare nuova DSU.
Da ultimo, l’assegno dovrà essere rivalutato in base al tasso di inflazione, a decorrere da gennaio 2023 (per l’importo massimo si passa da 175,00 a 196,00 euro/mese circa).
In caso di nuove nascite nel corso dell’anno, l’evento deve essere comunicato entro 120 giorni: l’erogazione verrà disposta dall’Ente a decorrere dal 7° mese di gravidanza.
La domanda può essere presentata da un genitore, ovvero dal genitore esercente la responsabilità genitoriale: in tal caso l’importo è erogato al richiedente. L’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale (nel caso di genitori separati/divorziati/non conviventi) può, tuttavia, integrare la domanda già presentata con la propria domanda al fine di ricevere il 50% dell’intero benficio economico di sua spettanza. L’INPS provvederà al versamento ripartito. Nel caso, poi, di figli per i quali sia previsto l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – in mancanza di accordo sul punto tra gli stessi – l’importo sarà erogato integralmente al genitore affidatario.
L’assegno Unico è erogato anche a favore dei percettori di Reddito di cittadinanza: ma in questo caso l’importo sarà erogato in unica soluzione con quello previsto per il sostegno economico (RDC) ed è determinato sottraendo dall’importo spettante per AUU quello già erogato nel RDC per i figli.
N.B. a tutt’oggi in caso di separazione e/o divorzio l’assegno non risente del collocamento prevalente dei figli presso uno dei genitori. Solo previo accordo tra gli stessi l’importo potrà essere erogato al 100% a favore di quello presso cui sono collocati in via prevalente i figli. Qualora, tuttavia, sia il Giudice – nella sentenza che conclude il provvedimento giudiziale – a disporre tale attribuzione globale dell’AUU, l’interessato dovrà esibire il provvedimento all’Ente affinchè l’INPS respinga la domanda comunque presentata dal genitore escluso dal beneficio.
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI BENEFICI ASSISTENZIALI E FISCALI
Con l’introduzione dell’AUU sono stati abrogati (indipendentemente dalla percezione del suddetto) tutti gli emolumenti e le detrazioni fiscali riconosciute in precedenza per i figli a carico.
Riferimenti normativi: per ogni ulteriori notizia è possibile consultare il testo normativo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni è possibile fissare appuntamento chiamando e/o scrivendo ai recapiti dello studio.